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Via Vigevano 18 presso TENOHA, 20144 Milano

Per Amministratore si intende ogni persona che cura in modo abituale quale attività primaria, per conto terzi in qualità di mandatario, la gestione di beni immobiliari o di diritti immobiliari o di rappresentante di beni immobiliari in condominio ed in comunione.

L’Associato ANACI esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi in materia di condominio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela, dei valori e degli scopi dell’Associazione di categoria nel rispetto dei rapporti tra colleghi a salvaguardia dell’immagine dell’Associazione.

TITOLO II – Obblighi e Doveri

Capo 1

ART. 3 – Rapporti con i Colleghi e gli UtentiIdentificazione e informazioni

  • Fin dai primi contatti con gli utenti, gli Associati devono identificare sé stessi e informare in ordine all’adesione all’Associazione.
  • Essi, inoltre, devono fornire le seguenti informazioni: a) le principali caratteristiche del servizio offerto; b) il compenso per lo svolgimento del proprio incarico; c) le spese rimborsabili, se ve ne sono; d) i termini di pagamento del compenso.
  • Le informazioni agli utenti devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, tenendo conto dei principi di buona fede e correttezza, affinché gli stessi possano conoscere esattamente i contenuti del contratto.

ART. 4 – Informazioni sull’esercizio professionale

  • È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
  • Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il volantinaggio in qualsiasi forma e lo spamming.
  • È vietato dare informazioni comparative con altri colleghi, equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.

ART. 5 – Divieto di accaparramento della clientela

  • È vietato acquisire clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
  • Sono altresì vietate le offerte di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi.

ART. 6 – Dovere di competenza

  • L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.
  • L’Associato al quale viene richiesta la disponibilità ad amministrare uno stabile, prima di dare il proprio assenso, avrà cura di acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.
  • Nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare l’utente.

ART. 7 – Attività professionale

  • L’Amministratore si impegna ad erogare ai clienti servizi regolari, continui, senza interruzioni, nell’ambito di predeterminata disponibilità dello studio dell’Amministratore, con orari giornalieri per la disponibilità telefonica e per il ricevimento dei clienti. L’interruzione del servizio potrà avvenire soltanto a seguito di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell’Amministratore che si impegna a ridurre al minimo eventuali disservizi.
  • L’Amministratore è tenuto ad informare l’utente sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputi opportuno ed ogni qual volta gliene venga fatta richiesta, salvo che la stessa risulti pretestuosa o emulativa.
  • Tutta la documentazione condominiale deve essere sempre disponibile presso l’Amministratore per eventuali verifiche da parte dei condomini. Su richiesta devono essere rilasciate copie dei singoli documenti a spese dell’interessato, compreso l’elenco dei condomini con i loro indirizzi.

ART. 8 – Obbligo di riservatezza

  • L’Associato deve mantenere la riservatezza su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività prestata, attivandosi a tal fine anche nei confronti dei propri collaboratori.
  • Nell’esercizio della propria attività, l’Amministratore adotta strumenti informatici periodicamente aggiornati per la tutela della riservatezza dei dati.

ART. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e leale concorrenza

  • L’Associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, indipendenza e leale concorrenza.
  • L’Associato deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta professionale, in modo da mantenere alto l’apprezzamento della categoria e l’immagine dell’Associazione.
  • In particolar modo non deve offendere la dignità umana e avere riguardo alla tutela dei minori.
  • Nell’esercizio della sua professione, non deve violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato. Deve altresì ispirare la propria condotta al rispetto delle regole in materia di leale concorrenza.
  • Deve tenere conto della eventuale mancanza di esperienza, dell’età, dello stato di salute, della scarsa conoscenza della lingua.

ART. 10 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti e offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti e offensive.

ART. 11 – Dovere di aggiornamento professionale

  • È dovere dell’Associato di curare e accrescere costantemente la propria preparazione professionale.
  • L’Associato deve conseguire i crediti formativi nel rispetto dello Statuto ed ai sensi di Legge.

ART. 12 – Rapporto di colleganza e consegna della documentazione

  • L’Associato deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a principi di rispetto reciproco, correttezza e lealtà, anche qualora dovesse esaminare, per qualsiasi motivo, l’operato di un collega.
  • L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un Collega e in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.
  • Deve adoperarsi per far corrispondere al Collega suoi eventuali crediti.
  • La documentazione del condominio deve essere consegnata in originale in tempi brevi e comunque in modo da assicurare la continuità della gestione, anche prestando la propria disponibilità a fornire delucidazioni e chiarimenti.
  • L’Associato non deve subordinare la consegna della documentazione al pagamento di eventuali crediti.

ART. 13 – Rapporti con i collaboratori dello studio – L’Associato deve incentivare i propri collaboratori di studio a migliorare la loro preparazione professionale.

Capo 2

ART. 14 – Uso del logo e del marchio – L’utilizzazione del logo, del marchio e della denominazione dell’Associazione è demandata ad apposito regolamento pubblicato sul sito www.anaci.it.

ART. 15 – Rapporti associativi

  • L’Associato collabora con la sede provinciale di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali e deve avere rispetto degli Organi Associativi.
  • I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
  • L’Associato che ricopre un incarico Associativo lo deve svolgere con diligenza, imparzialità e nell’interesse dell’Associazione.

ART. 16 – Recapiti per l’attività Associativa – L’Associato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici, e-mail, pec ed eventuali denominazioni del proprio studio.

TITOLO III – Procedure e sanzioni

ART. 17 – Responsabilità del Codice – L’Associazione è il Responsabile del Codice e ne cura il controllo mediante gli Organi Associativi.

ART. 18 – Autodisciplina – Ai sensi dell’articolo 27 – ter del D. Lgs. 206/2005, senza pregiudizio alcuno della tutela amministrativa e/o giurisdizionale, chiunque ne abbia interesse, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27 dello stesso Decreto, può convenire con il Professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile del controllo del presente codice, per la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la condotto scorretta.

ART. 19 – Denuncia delle condotte – Chiunque ne abbia interesse può denunziare la violazione del presente codice al Responsabile del Codice mediante comunicazione a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti, alla Sede Nazionale dell’Associazione in Via Cola di Rienzo 212, Roma.

ART. 20 – Pubblicazione – Il presente Codice, redatto in lingua italiana e inglese, è reso pubblico dall’Associazione. Questa si impegna a diffonderlo gratuitamente nel modo più ampio possibile anche a mezzo del proprio sito www.anaci.it ed è, inoltre, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.

ART. 21 – Attestato di qualificazione professionale

ANACI, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, può rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un’attestazione relativa:

  1. alla regolare iscrizione del Professionista all’Associazione;
  2. ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;
  3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
  4. alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2 comma 4 della Legge 4/2013;
  5. all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
  6. all’eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in tema di amministratore immobiliare.

Sul sito internet www.anaci.it sono pubblicate ulteriori informazioni

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